Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima del 65° anno d’età per compiuta anzianità contributiva di 40 anni, ai sensi dell’art.72, comma 11, della legge n.133 del 2008 e ss.mm., richiamato dall’art.24, comma 20, della legge 214 del 2011
Prot: 1363_2012